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O. 08/07/2004 n. 3361

-Vista la nota in data 21 giugno 2004 dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissario delegato;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana; O.P.C.M. 8-07-2004 N. 3361 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile.

-Viste le precedenti Ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

-Viste le note del 13 maggio e 10 giugno 2004 del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana;

- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2002, n. 3231, recante «Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;

- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, n. 3353, recante «Interventi diretti a fronteggiare la situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi»;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

-Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3352, del 23 aprile 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

-Vista la nota del 9 giugno 2004 del Presidente della regione Umbria, con la quale, al fine di superare la criticità della situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi, ha segnalato la necessità di utilizzare parte delle risorse finanziarie assegnate per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

- Vista l'Ordinanza di protezione civile del 28 novembre 1997 n. 2722, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche del giorno 20 luglio 1997 nei territori dei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia»;

-Vista l'Ordinanza di protezione civile del 30 novembre 1998, n. 2884, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998»;

- Vista l'Ordinanza di protezione civile del 18 dicembre 1999 n. 3027, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Basilicata, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo»;

- Considerato che, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Veneto nel corso del 2002, sono stati disposti primi finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare tali contesti emergenziali;

-Vista la nota in data 8 giugno 2004 della regione Veneto, con la quale vie- ne chiesto di poter utilizzare le economie realizzatesi su precedenti finanziamenti disposti da ordinanze di protezione civile, al fine di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi che nel 2002 hanno colpito il medesimo territorio regionale;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio in data 7 novembre 2003, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;

-Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1 ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326;

-Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze, e ciò al fine di consentire l'espletamento di ulteriori adempimenti connessi al definitivo superamento dell'emergenza, anche con riferimento all'aspetto delle iniziative inerenti alla temporanea permanenza di extracomunitari;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal sindaco di Orbetello

- Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2003. O.P.C.M. 8-07-2004 N. 3361 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile.

2. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal comandante della Capitaneria di porto di Livorno commissario delegato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a trasferire al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 50.000,00 nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

Art. 2.

1. Per i progetti attinenti alla realizzazione di edifici pubblici, edifici monumentali di pubblico interesse ed opere pubbliche, inerenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti, e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, citato in premessa, l'Ente attuatore, al fine dell'approvazione dei relativi progetti, indice apposita conferenza di servizi da convocare entro quindici giorni dal parere positivo formulato dal responsabile del procedimento sulla completezza tecnica del progetto e dei relativi atti.

2. Alla conferenza dei servizi sono invitate tutte le Amministrazioni, gli Enti, pubblici o privati, che debbono esprimere, ai sensi della normativa vigente, il proprio parere sui progetti da approvare.

3. Qualora alla conferenza dei servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e completamento del progetto. In tale caso la conferenza dei servizi assegna un termine massimo di 60 giorni al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Alla presentazione del progetto con gli adempimenti progettuali richiesti, la conferenza può deliberare a maggioranza semplice, dietro decisione del presidente della conferenza stessa. Nel caso di motivato dissenso definito sul progetto espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, culturali, architettonici e paesaggistici, l'Ente attuatore ha facoltà di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Ministro competente, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta.

5. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, e di cui ai precedenti commi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, in deroga all'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

1. In considerazione del protrarsi delle attività da svolgere da parte del personale dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto, impiegato nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, il termine previsto all'art. 10, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

2. In relazione alle difficoltà gestionali partecipate dal Sindaco del comune di Cava dè Tirreni il secondo periodo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, è soppresso.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e al- l'art. 14, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.

4. All'elenco delle deroghe previste all'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004, il riferimento alla Legge regionale 8 settembre 2001 n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 8 e 11, è sostituito con la seguente: «Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, e successive modificazioni, articoli 8 e 11».

5. Nelle premesse dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004 n. 3357, al terzo considerato le parole «lo stesso» sono sostituite con la parola «il», e la parola «anche» è soppressa.

6. Per l'attuazione delle iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2003, n. 3304, il Sindaco del comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003. O.P.C.M. 8-07-2004 N. 3361 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile.

Art. 4.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito dell'evento franoso nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, è riaccreditata al Commissario delegato - Presidente della regione Molise la somma di euro 1.549.602,72. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento della protezione civile è subordinato alla presentazione di un apposito piano degli interventi, previamente predisposto dal Commissario delegato - Presidente della regione Molise, con il quale verranno identificate le tipologie delle opere da realizzare nell'ambito temporale dell'emergenza e i relativi oneri finanziari.

3. Il Commissario delegato - Presidente della regione Molise è altresì autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per realizzare la progettazione degli interventi relativi alla seconda fase e finalizzati a fronteggiare il movimento franoso in località Covatta nel comune di Ripalimosani.

4. L'ANAS S.p.A., nell'ambito della progettazione definitiva dei lavori di ricostruzione del viadotto Ingotte, nel tratto della strada statale n. 647 - Dir./B al km 8,3, procederà alla predetta progettazione, tenendo conto delle progettazioni relative al risanamento ed alla sistemazione del movimento franoso in atto nella località Lama del Gallo nel comune di Ripalimosani, nel rispetto delle procedure vigenti.

 

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